Il 2 luglio 2025 la Commissione Europea ha proposto un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040. Tale obiettivo rappresenta un passo intermedio verso il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, come suggerito dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC).
Nel dibattito che dovrà portare all’approvazione di tale obiettivo da parte delle istituzioni europee, emerge la richiesta di una maggiore flessibilità nel raggiungimento di tale risultato. Flessibilità che, nella proposta della Commissione Europea, può essere garantita attraverso un utilizzo oculato dei crediti di carbonio, previsti nell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
Un promemoria su cosa prevede l’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi è disponibile qui
La recente proposta della Commissione Europea consentirebbe di coprire fino al 3% delle emissioni nette dell’UE del 1990, pari a circa 140 MtCO₂, attraverso crediti di carbonio internazionali di “alta qualità”.
Sebbene tale flessibilità possa facilitare la procedura di approvazione del nuovo obiettivo, di fatto consente un aumento di circa il 30% delle emissioni nette interne entro il 2040, poiché le riduzioni avverrebbero in altre parti del mondo, anziché in Europa.
Crediti di carbonio di alta qualità
Nel percorso di introduzione di meccanismi di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni è fondamentale la definizione e l’applicazione di crediti “di alta qualità”, al fine di salvaguardare l’integrità ambientale e la leadership europea nell’azione per il clima.
L’inclusione di crediti di carbonio presenta vantaggi e rischi:
- Tra i vantaggi: segnale politico dell’impegno dell’UE a mantenere rilevanti i processi multilaterali; rafforzamento dell’influenza europea nella definizione dei criteri globali in materia di crediti; potenziamento dell’azione climatica a livello globale e indirizzo dei finanziamenti verso i paesi vulnerabili.
- Tra i rischi: potenziale eccesso di crediti; frammentazione del mercato; dirottamento dei finanziamenti per il clima; indebolimento delle ambizioni nazionali; danni reputazionali a causa di crediti di bassa qualità; controversie legate ad un utilizzo improprio dei crediti.
In questo Policy Briefing esaminiamo le proposte volte a garantire crediti di alta qualità. Affinché i crediti possano essere considerati di “alta qualità”, l’Articolo 6.4 fornisce una buona base di partenza. Tuttavia, sono necessari dei requisiti per garantire l’applicazione di questi criteri, che dovrebbero garantire:
- Integrità ambientale: allineamento con gli obiettivi Net Zero; addizionalità, permanenza, prevenzione del leakage (rilocalizzazioni delle emissioni); salvaguardia dei diritti umani e contabilità solida con corresponding adjustment (adeguamenti ).
- Governance solida: meccanismi centralizzati di riconoscimento/acquisto; sistemi MRV rigorosi; metodologie conservative e piena trasparenza con la supervisione delle parti interessate.
Se progettati con solide garanzie, i crediti dell’Articolo 6 potrebbero integrare la politica climatica dell’UE promuovendo la solidarietà internazionale e favorendo standard globali più elevati per la riduzione delle emissioni.
Tuttavia, un’attuazione poco incisiva rischia di compromettere gli obiettivi climatici e la credibilità dell’UE.
Leggi il policy briefing “Il ruolo dell’Articolo 6 nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE”
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